Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “Berghem-in-The-Middle ETS”

Art.1 – Denominazione, Sede e Durata

1.1. È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Berghem-in-the-Middle ETS”, che in seguito sarà denominata “Associazione” con sede in Curno, Via Lungobrembo n. 62D. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e nelle more dell’art. 101, della Legge 383/00 e della Legge Regionale 1/2008. Eventuali decisioni in merito a sede legale e sedi operative, attribuzioni del Consiglio Direttivo, non costituiscono modifica statutaria.
1.2. L’acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dell’effettiva assunzione della qualifica da parte dell’Ente.
1.3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2 – Scopo

2.1. L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2.2. Scopo dell’Associazione è in particolare:
a) Diffondere la cultura della privacy e della sicurezza informatica nella sua forma più ampia, includendo software, hardware, telematica ed Internet;
b) Essere un punto di ritrovo per professionisti, praticanti, studenti e appassionati di privacy e sicurezza;
c) Sensibilizzare gli utenti alle tematiche della privacy e dell’anonimato;
d) Promuovere e condividere saperi, informazioni, tecniche, filosofia e in generale tematiche relative alle sfere di competenza dell’Associazione;
e) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportuna firma di convenzionamento;
f) Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale.

Art.3 – Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:
a) Organizzazione, realizzazione, supporto e patrocinio di eventi, seminari, convegni, conferenze, corsi e workshop inerenti agli scopi dell’Associazione (Art.2);
b) Organizzazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale inerenti alle sfere dell’Associazione;
c) Creazione e gestione di luoghi di incontro, fisici e virtuali, per la diffusione delle conoscenze e delle competenze dell’Associazione;
d) Partecipazione a progetti, riunioni, eventi (ivi compresi conferenze, competizioni, CTF, bug bounty, etc.) inerenti agli scopi dell’Associazione (Art.2);
e) Sviluppo di software e tecnologie;
f) Pubblicazione di libri, riviste e newsletter;
g) Gestione dell’infrastruttura tecnologica necessaria a perseguire gli scopi dell’Associazione;
h) Stipulazione di accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto sia pubblico che privato, nell’interesse dell’Associazione;
i) Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l’Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 – Ammissione dei Soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed il Regolamento.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e del Regolamento.
4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.6. Sono previste le seguenti tipologie di Soci dell’Associazione:
a) Soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo;
b) Soci Ordinari: sono i soci che hanno versato la quota associativa per l’annualità in corso;
c) Soci Giovani: sono i soci fino al compimento di anni 25;
d) Soci Onorari: sono i soci nominati dall’Assemblea in seguito a uno speciale contributo alla vita dell’Associazione.
4.7. La quota associative, relativa a ciascuna tipologia di soci, è deliberata dall’Assemblea secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Ogni socio, indipendentemente dalla sua tipologia, gode di eguali diritti e doveri.
4.8. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.
4.9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co.1, art. 32 Cts).

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati
5.4. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed Esclusione del Socio

6.1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:
a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo posta elettronica.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve
avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art.7 – Gli Organi Sociali

7.1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Possono essere inoltre istituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
d) il Collegio dei Revisori Legali;
e) il Collegio dei Probiviri.
7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’Assemblea dei Soci

8.1. L’Assemblea dei Soci (anche indicata con il termine “Assemblea”) è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare tramite e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
8.2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci (salvo restando il numero minimo di 4 soci).
8.4. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione.
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.6. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o la delibera dello scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
8.8. Spetta alla competenza dell’Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) elezione del Presidente;
b) elezione del Consiglio Direttivo;
c) elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri (se istituito);
d) elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Legali (se istituito);
e) proposizione di iniziative, indicando modalità e supporti organizzativi;
f) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
g) determinazione annuale dell’importo della quota sociale e eventuali altri contributi a carico dei soci;
h) deliberazioni sul Regolamento;
i) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
j) approvazione del programma annuale dell’Associazione.
8.9. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.
8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione.
8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.13. Spetta alla competenza dell’Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a 10 membri. Resta in carica 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di 10 mandati consecutivi.
9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
c) redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
d) formula il programma di attività sociale;
e) fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione, redigendo il Regolamento (comprese sue successive eventuali modifiche) che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria;
f) decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
g) ammette i nuovi soci;
h) esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea.
9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
a) il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea);
b) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso);
c) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).
9.7. È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea anche tramite teleconferenza (audio/video o solo audio), secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Deve essere verificata l’identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione, di partecipare al dibattito e alle votazioni. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il suo delegato.

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 1 anno e può essere rieletto fino ad un massimo di 10 mandati consecutivi.

Art.11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. Resta in carica 1 anno e può essere rieletto fino ad un massimo di 10 mandati consecutivi.

Art.12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Resta in carica 1 anno e può essere rieletto fino ad un massimo di 10 mandati consecutivi.

Art.13 – Collegio dei Revisori Legali (organo facoltativo)

13.1. Il Collegio dei Revisori Legali è istituito (e sciolto) dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
13.2. Il Collegio dei Revisori Legali viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il suo Presidente.
13.3. Il Collegio dei Revisori Legali deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
13.4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art.14 – Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

14.1. Il Collegio dei Probiviri è istituito (e sciolto) dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
14.2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.
14.3. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
14.4. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso.
b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci.
c) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea di tutti i suoi atti.
d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi princìpi.

Art.15 – I Mezzi Finanziari

15.1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
15.2. L’Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 – Rendiconto Economico Finanziario

16.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e approvato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

Art.17 – Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
17.2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
17.3. Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e nelle more dell’art. 101, di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 – Controversie

18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
18.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
18.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
18.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante a mezzo posta elettronica, o altro mezzo definito nel Regolamento, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.19 – Disposizioni Finali

19.1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislative del 3 luglio 2017, n. 117.